MLPS – Decreto 24 novembre 2015, n. 385

  • Emanante: Ministero del Lavoro
  • Fonte: Altro
  • Numero fonte: 1
  • Data fonte: 15/01/2016
Modifica ed integrazione del D.D. n. 1709/2014 concernente il “Bonus Occupazione” del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” e contestuale abrogazione del D.D. 169/2015

Thesaurus: Occupazione giovanile

Abstract:

Il presente decreto modifica ed integra  il  D.D. 1709/2014  concernente il “Bonus Occupazione”  del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, nonchè abroga  il D.D. 169/2015 adeguando la base giuridica della Misura Bonus Occupazionale a quanto disposto dal Regolamento UE 651/2014. Gli incentivi possono essere fruiti, oltre i limiti del regime de minimis,  qualora l’assunzione di giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni comporti un incremento occupazionale netto, o nel caso in cui i posti occupati sono stati resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, pensionamento, invalidità o licenziamenti per giusta causa.   Nel caso dei giovani tra i 25 e i 29 anni, il bonus  è concesso qualora, in aggiunta all’incremento  occupazionale, si verifichino una della seguenti condizioni:

a) non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) non siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore; o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni;

c) siano occupati in settori e professioni dove persiste un tasso di disparità uomo-donna superiore del 25% rispetto alla disparità media di tutti i settori economici dello Stato;

Le disposizioni integrative per il periodo di attuazione dell’incentivo riguardano i datori di lavoro della Regione Campania, ai quali si applica  il bonus occupazionale per le assunzioni  effettuate dal 13 ottobre 2015.

Il presente decreto modifica ed integra  il  D.D. 1709/2014  concernente il “Bonus Occupazione”  del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, nonchè abroga  il D.D. 169/2015 adeguando la base giuridica della Misura Bonus Occupazionale a quanto disposto dal Regolamento UE 651/2014. Gli incentivi possono essere fruiti, oltre i limiti del regime de minimis,  qualora l’assunzione di giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni comporti un incremento occupazionale netto, o nel caso in cui i posti occupati sono stati resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, pensionamento, invalidità o licenziamenti per giusta causa.   Nel caso dei giovani tra i 25 e i 29 anni, il bonus  è concesso qualora, in aggiunta all’incremento  occupazionale, si verifichino una della seguenti condizioni:

a) non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) non siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore; o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni;

c) siano occupati in settori e professioni dove persiste un tasso di disparità uomo-donna superiore del 25% rispetto alla disparità media di tutti i settori economici dello Stato;

Le disposizioni integrative per il periodo di attuazione dell’incentivo riguardano i datori di lavoro della Regione Campania, ai quali si applica  il bonus occupazionale per le assunzioni  effettuate dal 13 ottobre 2015.

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