Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63

  • Emanante: Stato
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 112
  • Data fonte: 16/04/2017
Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali,nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio2015, n. 107

Thesaurus: Diritto allo studio

Abstract:

Il presente decreto individua e definisce le modalità di prestazioni in materia di diritto allo studio, in relazione ai servizi erogati dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali, nel rispetto delle competenze e dell’autonomia di programmazione. Definisce, altresì, le modalità di individuazione dei requisiti di eleggibilità per l’accesso alle prestazioni da assicurare sul territorio nazionale e individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente. Al Capo II – Governance e accordi territoriali – all’articolo 11 è istituita, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la Conferenza nazionale per il Diritto allo studio, costituita con decreto dello stesso Ministero entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono disciplinate le modalità di organizzazione della medesima.