Decreto-Legge 30 aprile 2021, n. 56

  • Emanante: Presidente Repubblica
  • Fonte: G.U.R.I.
  • Numero fonte: 103
  • Data fonte: 30/04/2021
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Thesaurus: Disposizioni, Emergenza sanitaria

Abstract:

Il decreto-Legge preso in esame, a seguito della proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, interviene con un rinvio di alcune scadenze. In particolare il decreto stabilisce la proroga fino al 31 dicembre 2021 per lo smart working nella Pubblica Amministrazione, concede più tempo al Governo per esercitare i poteri speciali (Golden Power)  in alcuni settori, dal 30 giugno al 31 dicembre 2021; proroga a settembre la validità dei documenti di identità scaduti durante la pandemia. La Pubblica Amministrazione potrà continuare a utilizzare lo smart working, fino alla definizione dei contratti collettivi del pubblico impiego, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, valorizzando l’esperienza acquisita nella organizzazione e nell’espletamento del lavoro in modalità agile, particolarmente, durante la pandemia. Le amministrazioni pubbliche potranno continuare a ricorrere al lavoro agile secondo le modalità semplificate stabilite dal’articolo 263 del Decreto-Legge 34/2020 (il cosiddetto “decreto Rilancio”), ma senza essere più vincolate al rispetto della percentuale minima del 50 per cento del personale e a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza e nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Si avvia, quindi, un percorso di ritorno alla normalità, nella Pubblica Amministrazione, in piena sicurezza e nel rispetto dei principi di efficienza e produttività. Il decreto, inoltre,  proroga i termini per il rendiconto e il bilancio consolidato delle Regioni e dei bilanci delle aziende sanitarie, nonchè quelli del rendiconto e del bilancio degli enti locali e del bilancio di esercizio delle Camere di Commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali riferite all’esercizio 2020. Il decreto prevede, la proroga: al 30 settembre 2021 per la validità dei documenti di identità e di riconoscimento; al 31 luglio 2021 dei permessi di soggiorno e la proroga di un anno, con riferimento alle domande presentate nel 2020 per sostenere l’esame di guida, entro il quale è possibile sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente. Nell’ambito penitenziario, tra l’altro, si proroga la durata delle licenze premio che possono essere concesse ai condannati ammessi al regime di semilibertà, superiore a quella di 45 giorni, salvo che il magistrato di sorveglianz ravvisi gravi motivi ostativi. Il decreto-Legge è stato abrogato dall’articolo 1, comma 2, della Legge 17 giugno 2021, n. 87.
La Legge 17 giugno 2021, n. 87 ha disposto, con l’articolo 1, comma 2, che il Decreto-Legge 30 aprile 2021, n. 56, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

 

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