Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407

  • Emanante: Commissione Europea
  • Fonte: G.U.U.E.
  • Numero fonte: 352
  • Data fonte: 24/12/2013
Applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"

Thesaurus: Occupazione

Abstract:

Con l’adozione del Regolamento  n. 1407/2013,  la Commissione europea applica gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali. I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall’obbligo di notifica. Inoltre, in base all’articolo 108, paragrafo 4, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, conformemente all’articolo 109 del trattato, che una di tali categorie è costituita dagli aiuti “de minimis”. Il presente Regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, alle esportazioni né agli aiuti subordinati all’uso dei prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. Il Regolamento stabilisce, inoltre, il massimale di 200.000 euro per gli aiuti “de minimis” che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre esercizi finanziari da uno Stato membro. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis”  concesso un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. La Commissione provvede affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale compito.

Con l’adozione del Regolamento  n. 1407/2013,  la Commissione europea applica gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali. I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall’obbligo di notifica. Inoltre, in base all’articolo 108, paragrafo 4, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, conformemente all’articolo 109 del trattato, che una di tali categorie è costituita dagli aiuti “de minimis”. Il presente Regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, alle esportazioni né agli aiuti subordinati all’uso dei prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. Il Regolamento stabilisce, inoltre, il massimale di 200.000 euro per gli aiuti “de minimis” che un’impresa unica può ricevere nell’arco di tre esercizi finanziari da uno Stato membro. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis”  concesso un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. La Commissione provvede affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale compito.

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